martedì 8 marzo 2016


ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

 

DIREZIONE GENERALE AFFARI DI CULTO

 

BUSTA N.° 40 - RICHIESTA DEL 9/1995

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FASCICOLO 41 - 1931 COMMMISSIONE RESTAURI CATTEDRALE DELLA SICILIA

 

RELAZIONE PRESENTATA AI MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA DALLA

Commissione istituita col Regio Decreto 16 maggio 1904 per istudiare i limiti degli obblighi dei Vescovi di Sicilia per la conservazione delle Cattedrali ed altri edifizi sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento.

 

Alle L.L. E. E. Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e della Pubblica Istruzione.

 

La questione proposta allo studio della Commissione, cioè quali siano "i limiti degli obblighi dei vescovi di Sicilia per la conservazione delle Cattedrali ed altri edifici sacri, ed i mezzi per ottenerne l'adempimento" non è nuova nella storia del diritto siciliano ecclesiastico e civile. Così il Parlamento come i Sovrani dell'Isola han dovuto più volte provvedere alla sorte delle chiese cattedrali e degli annessi edifici, troppo spesso lasciati in abbandono da chi avrebbe dovuto averne la cura maggiore, nonostante il pregio storico ed artistico e la ricchezza delle loro dotazioni.

 

Il Parlamento ne prese interesse, con una particolare deliberazione, durante il Regno di Ferdinando il Cattolico. Per voto comune di tutte le tre camere fu domandato al Re che facesse legge dello Stato la prescrizione canonica, per la quale la quarta parte delle rendite diocesane doveva essere assegnata per la conservazione ed il restauro dei sacri edifici, e che affidasse l'amministrazione del patrimonio così formato a persone elette e vigilate dal governo, affinchè ne fosse impedito qualunque altro non legittimo uso. Rispose il re che egli aveva pur allora provveduto su tal materia, e che si osservassero le sue disposizioni ([1]).

 

Così dicendo, il re si riferiva ad una pragmatica ch'egli aveva diretto al vicerè Moncada, con la data del 22 gennaio 1514. Premessa in questo atto, la dichiarazione che ai re di Sicilia spetta  anche la giurisdizione ecclesiastica, pel privilegio apostolico che loro aveva conferita la qualità di legati del pontefice; e dichiarato, inoltre, che delle pericolose condizioni delle chiese monumentali doveva la colpa addedditarsi principalmente alle autorità diocesane; Ferdinando il Cattolico ordina al Vicerè che imponga a queste il pagamento annuale della quinta parte delle rendite proprie, che ne curi, servendosi de' mezzi privilegiati pel fisco, la riscossione esatta, e che ne dia l'amministrazione a tali persone che ne garantiscano l'uso a vantaggio del culto e degli edifizi, secondo i bisogni e tenendo conto della volontà dei fondatori ([2])

 

Questi sono stati ordinariamente i Normanni; i quali, a grado a grado che rivendicavano il territorio dalla dominazione degli Arabi, facevano risorgere le antiche chiese, fabbricando i monumentali edifici ed assegnando ricche dotazioni, affinchè fosse provveduto con larghezza e con sicurezza a qualunque bisogno. Perciò Ferdinando il Cattolico altro non fece che richiamare i capi delle chiese locali, e principalmente i vescovi, alla osservanza degli obblighi loro imposti dai fondatori; la nonità fu soltanto questa che, avendo la esperienza dimostrato ch'era vano sperare da parte di quelli l'adempimento spontaneo del proprio dovere, si diede alla potestà civile l'incarico della riscossione anche per costringimento, e per l'impiego delle somme riscosse s'istituì, luogo per luogo, un'amministrazione indipendente dai vescovi.

 

La prammatica del 1514 rimase a fondamento del diritto siciliano sulla presente questione. E' vero che, secondo il pensiero del sovrano, non doveva essere che un provvedimento transitorio, da osservare sino al giorno che le chiese fossero tornate a  non avere altro bisogno che della ordinaria sovvenzione ([3]). Ma è pur vero che tal giorno non venne mai, sia per la vecchiezza dei tempi (Forse templi) ed il troppo grave abbandono, sia per la resistenza, sempre opposta dai debitori a  farsi togliere una parte di quelle rendite che erano abituati a considerare tutte come proprie. Così è dichiarato espressamente in un decreto del vicerè De Vega nel 1552, col quale, per ordine sovrano, viene nominato un visitatore, ossia un ispettore o commissario, fornito di ogni potestà, affinchè, recandosi sui luoghi, prenda cognizione dello stato delle chiese, e da per tutto provveda in modo che torni in piena osservanza la prammatica di Ferdinando il Cattolico ([4]). I visitatori erano regi delegati; questo era il titolo della potestà che esercitavano; e in conseguenza essi avevano, nel proprio ufficio, le facoltà stesse del sovrano (4 bis ). Qualora non si fossero fatte speciali riserve o non fossero sopravvenute correzioni o disapprovazioni da parte del re, i decreti dei visitatori erano quasi li avesse il re stesso emanati, ed avevano efficacia come di legge. Ciò interessa la qui trattata questione, perchè è proprio nei decreti dei regi visitatori che devono cercarsi le norme con le quali essa fu risoluta, ripetutamente, nel diritto siciliano; sia perchè tali decreti avevano, come ora si è detto, valore di legge, e sia perchè l'ufficio dei visitatoriera in special modo di osservare qual fosse lo stato degli edifizi pel culto, e di provvedere che non si deviasse, per loro riguardo, dalla volontà dei fondatori e dalle leggi del regno ([5]) . I visitatori, succedendosi dal principiodel secolo XVI alla metà del XVIII, e riferendosi ciascuno di essi al proprio predecessore , di cui confermava, o rendeva più complete e più efficaci od anche modificava le disposizioni secondo la esperienza ed i bisogni propri dei tempi e de' luoghi, vennero a formare una specie di diritto tralatizio, che poi fece capo e rimase costante ne decreti della visita del De Ciocchis, la più importante fra tutte. Egli fu visitatore per Carlo III; nel 1743 ne furono raccolti gli atti, che il sovrano approvò e per la cui esecuzione diede ripetuti provvedimenti ([6]). Depositati negli archivi, essi fecero legge per quanto ne costituiva l'oggetto, nè più perdettero tal qualità. Nel 1833, un regio decreto, fatto per riordinare le amministrazioni dei patrimoni ecclesiastici in Sicilia, dichiarava sempre vigenti le regole stabilite nella visita del De Ciocchis ([7]); le quali regole, in un editto vicereale del 1835 è dichiarato che non hanno bisogno di essere munite di forza di esecuzioned, poichè l'hanno per sè stesse, essendo simili alle leggi fin da quando Carlo III le ebbe approvate ([8]). Quindi nelle stesse regole è contenuto ed esposto il diritto siciliano a riguardo della partecipazione de' vescovi nelle spese di conservazione e restauro dei monumenti sacri e a riguardo de' mezzi che garantiscono l'adempimento esatto di questa loro obbligazione.

 

 

 

Riassunte nelle loro più interessanti parti, queste regole sono le seguenti.

 

A. - Quota del contributo vescovile.

Da nessuna parte si leva dubbio sull'obbligo de' vescovi a concorrere, colle proprie rendite, al mantenimento e restauro delle cattedrali e dei dipendenti edifizi. La questione si limita a fissare la quantità della contribuzione vescovile. Stando all'anzidetta deliberazione del Parlamento anche in Sicilia si praticava l'antica ripartizione canonica delle rendite diocesane, per la quale, assegnate tre parti rispettivamente alla mensa del vescovo, al mantenimento del clero ed ai bisogni vari della beneficenza, la quarta si devolveva alla conservazione degli edifizi del culto. La prammatica di ferdinando il Cattolico mutò alquanto, portando il contributo vescovile alla quinta parte. Certo, egli poteva farlo; non solo perchè quella regola canonica era più di consuetudine, per quanto diffusa, che di legge; ma perchè, per la sua triplice qualità di sovrano, di patrono e di legato pontificio, egli era investito di ogni potere sulla disciplina e molto più sull'amministrazione delle chiese del regno. Ma di questa stessa autorità  erano, per delegazione, investiti i regi visitatori: essi quindi, pur sempre richiamandosi ai canoni ed alle leggi civili, ed a quella in particolare di Ferdinando il Cattolico, non erano poi obbligati a tenersi rigidamente alle quote già stabilite; ma  avevano facoltà di variarle, come le variarono di fatto in più modi, per corrispondere a quelle che realmente erano condizioni speciali de' luoghi e de' tempi.

 

.....

B - Determinazione della rendita da tassarsi.

.....

C - Edifizi da conservarsi o restaurarsi colla contribuzione dei vescovi.

....

Al contrario, se le spese occorrono per la conservazione e riparazione strettamente necessaria ai palazzi vescovili, esse gravano sulla detta amministrazione, e vanno perciò a formare uno dei fini pei quali le tasse gravanti sui vescovi debbono essere erogate (18 )

......

 

D - Riscossione delle somme da pagarsi dai vescovi.

 

Fu cosa importante il provvedere alla sicura riscossione delle somme dovute dai vescovi ed alla loro erogazione nel modo voluto dalla legge. In antico, e secondo i canoni, i vescovi stessi dovevano aver cura che si adempissero tutte le obbligazioni gravanti il patrimonio della loro chiesa. Ma siccome da tutti e costantemente veniva riconosciuto che ai vescovi stessi era da darsi colpa dell'abbandono e del danno dei sacri edifizi; il Parlamento, i re, i visitatori furono sempre concorsi nel sottrarre all'amministrazione vescovile le rendite per quelli destinate, dandole invece a speciali deputazioni, elette e vigilate dal governo. Il vicerè, il tribunale del regio patrimonio, il giudice della monarchia, rappresentando il sovrano, nella sua qualità politica, di patrono e di legato pontificio, partecipavano nelle amministrazioni ora dette, le quali poi per loro uffici ordinari avevano le maramme, vale a dire le fabbriche (24 ) ... I vescovi, per mezzo dei loro procuratori dovevano pagare, per lo più ogni sei mesi, il proprio debito alle maramme; queste per mezzo dei propri componenti, i marammieri, dovevano riscuotere le somme, tenerle in deposito, erogarle a tempo opportuno nei fini coluti dalle leggi; i visitatori si rendevano conto di tutto di tempo in tempo, e provvedevano secondo i bisogni; le autorità del governo vigilavano sempre, ed erano o avrebbero dovuto esser pronte ad intervenire contro il pericolo di qualsiasi abuso. Se il pagamento non fosse avvenuto regolarmente, le maramme avevano diritto ed insieme dovere, con personale responsabilità dei loro amministratori, di esigerlo per costringimento, servendosi anche dei pribilegi fiscali. Unico diritto riconosciuto al vescovo era, oltre a quello già detto del far ricosro al re quando si credesse soverchiamente tassato, l'altro di osservare e provvedere che la maramma non spendesse il proprio patrimonio, e non erogasse in altri usi, che nelle riparazioni delle chiese e degli edifizi dipendenti, le somme da lui pagategli (25)

 

 

Queste sono, in generale, le disposizioni del diritto siciliano intorno alla questione proposta. E tutte, in particolare, si trovano ripetute ed applicate alla chiesa anche di cefalù, che nella questione stessa oggi ha parte principale (26 bis ) .

Anche la chiesa di cefalù fu restaurata per la conquista normanna. Il tempio monumentale fu opera di re Ruggero, che assegnò alla sede vescovile assai ricco patrimonio

(........)

 

(25 bis )

 

(...)

 

Finalmente, per la eventualità che si debba ricorrere a mezzi coattivi per ottenere il pagamento sia della quota ordinaria che della straordinaria da parte de' vescovi, la Commissione ritiene che si possa e sia sufficiente valersi del sequestro di manoregia, in conformità del'art. 17 del vigente regolamento economale, in data 2 marzo 1899, n. 64.

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Roma, 29 Settembre 1904

I componenti la Commissione:

Carlo Fiorilli; (direttore generale per le antichità e Belle Arti)

Nicola Cocucci,  Comm. Direttore generale dei Culti;

Carlo CALISSE, relatore, della Regia Università di Pisa

Il Segretario Gaetano Trigona.

 

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Prospetto delle rendite e dei pesi delle Mense Arcivescovili e vescovili della Sicilia.

(....)

6 Girgenti: 172.040,39 (rendite) - 143.999,74 (pesi)  - 20.840, 65 (reddito netto) - Osservazioni: fra le attività sono comprese soltanto le decime di sicura origine per L. 5.383,13 - Non sono comprese invece le decime di dubbia esazione per l'importo annuo di L. 84.113,77. N.B. Le rendite (1) comprendono le seguenti categorie di cespiti: Rendite di beni immobili - Rendita sul Debito Pubblico - Censi e Canoni - Decime - Altre Rendite.

N.B. (2) I pesi comprendono le seguenti partite: Tassa fabbricati e fondiaria - Ritenuta sulla rendita e ricchezza mobile su altri redditi - Tassa di manomorta - Quota di concorso - Legati ed oneri passivi - Altre passività speciali - Terzo pensionabile, cui vanno soggette le mense aventi nel presente prospetto un reddito netto annuo non minore di L. 12.750.

 

Maramma: Girgenti - Rendite così distinte: Assegno sulla mensa Vescovile: parziale L. 2.570, 00 - In totale: 2.570 -  SPESE così distinte: Assegni al personale L. 126,48; Tassa manomorta L. 122,88; Assicurazione contro l'incendio: L. 109,20; Costruzione e riparazioni varie L. 1.800,88; Cancelleria, posta etc. L. 103, 75 - In totale L. 2.263,19.

 

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Intendenza di Finanza di Girgenti - Girgenti 29 luglio 1904

 

In adempimento della richiesta fatta col dispaccio controdistinto, trasmetto a codesto On. Ministero copia delle ultime denunzie presentate dalla Mensa Vescovile di questa Diocesi per gli effetti della liquidazione della tassa di manomorta e della quota di concorso. L'intendente ( Illeggibile)

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DENUNZIA DEI REDDITI E DEI PESI

(in applicazione dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, fa il sottoscritto nella sua qualità di Vescovo ed Amministratore della Mensa suddetta.

A Girgenti li 29 Dicembre 1903.

IL DICHIARANTE: f.t Bartolomeo M. Lagumina Vescovo

(presentata oggi 30 dicembre 1903 e preso nota al n.° 615 del giornale di riscossioni Mod. 72 Fondo Culto - Il Reggente f.to Marino

ATTIVO

Beni Rurali 0

Fabbricati L. 2.359,50

Capitali =

Rendite fondiarie, censi ed annualità diverse L. 103.073, 97

Rendite sul debito pubblico L. 50.027,32

 

Attività

§ 1 Beni rurali

Come da denunzia del 31 dicembre 1902 (fitto di lotti 66 e 67 di Mandiascato) L. 1707,72 di rendita - L. 268,55 di contribuzione diretta - rendita tassabile L. 1.439,17

 

Si deduce il fitto suddetto perchè i lotti 66 e 67 dell'ex feudo Mandiascaro passati al demanio Asse ecclesiastico agli effetti della conversione, come da lverbale di presa di possesso del 2 luglio 1903 _ L. 1707,72 di rendita - contr. dirette L. 268,55 Rendita tassabile L. 1.439, 19.

 

§ 2 Fabbricati

 Come dalla precedente denunzia del 31 dicembre 1902.

 

§ 3  Capitali

 

Nessuno, come dalla precedente denunzia 31 dicembre 1902.

 

§ 4 Rendite fondiarie, censi annualità diverse.

Come dalla precedente denunzia 31 dicembre 1902

 

Si deducono i canoni di L. 4,45 e di L. 1,77 descritti ai nn. 48.50 della denunzia del 1899 perchè riconosciuti inesigibili e perciò cancellati dallo stato di temporalità della Mensa, previa autorizzazione ministeriale partecipata dal r. Economato Generale dei Benefici Vacanti di Palermo con nota 31 luglio 1903 n. 4492 qui annessi in copia.

 

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Spoglio stampa:

La Battaglia - Giornale Socialista - Palermo 18 giugno 1905

"Mensa Vescovile di Cefalù - Gravi rivelazioni"

"Questo splendido monumento d'arte  che è il Duomo di cefalù, si sa da tutti ormai in quale stato deplorevole è ridotto. Sempre qualcuno ha chiesto al vescovo D'Alessandro di riparare almeno il tempio ... "

 

A s: E. Finocchiaro Aprile..

L'ORA - Giornale della Sicilia - 10 giugno 1905 -

La difesa dei nostri monumenti - A proposito del discorso dell'on. Di Scalea - R. Varvaro - Roma 8 giugno 1905.

 

LA PATRIA  - ROMA - 4 giugno 1905

Ingordigie vescovili.

(Alberto Orsi)

 

IL CITTADINO - Roma - 5 giugno 1905

 

Mense Vescovili - Una lettera dell'on. Morgari -

Oddino Morgari - Presidente del Comitato parlamentare in difesa dei diritti cittadini contro le mense vescovili siciliane.

 

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Cefalù - Vescovo

 

Ricorsi contro per

rifiuto a provvedere ai restauri della Cattedrale in osservanza dellla legge riguardante l'enfiteusi ecclesiastica della Sicilia.

danni arrecati al patrimonio dell'Ente.

Articoli di giornali - Interrogazioni alla Camera

Relazioni della dir.ne - Risposta di S. E. Facta.

 

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6174 - Giornale "AVANTI" Circa restauri cattedrale Cefalù

 

AVANTI - Organo del Partito Socialista - 9 aprile 1904

 

Nel regno del vescovo D'Alessandro

 

R. Varvaro

 

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Il GIORNALE D'Italia - 4 agosto 1903

Scienze, Lettere ed Arte.

  "breve trafiletto  del prof. Carlo CALISSE

 

idem 13 febbraio 1904

 

... l'On. Colaianni non ripeterà le accuse che si muovono al vescovo di cefalù ... Poichè egli ha mandato una specie di piccolo Verre ad amministrare le sue terre in Sicilia. E questo malvagio uomo, un suo parente, ha letteralmente spogliati i suoi contadini ...

 

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L'ORA del 27-28 luglio 1903

 

La difesa dei nostri monumenti - Le chiese regie in Sicilia (di R. Varvaro)

.. sempre su Cefalù, lungo articolo ove anche si cita il prof. Calisse.

 

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Giornale d'Italia del 23 luglio 1903

Articolo su Cefalù del prof. Carlo Calisse (Ruggero Varvaro)

 

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ARCHICIO CENTRALE DELLO STATO

 

FONDO CULTO

 

BUSTA N. 1404

RICHIESTA DELL'11.1.1995

(INVENTARIO 13/53^8 - PAG. 1317 . RACALMUTO - Chiesa Parrocchiale del Carmine - brini 1947 - fascicolo n. 30757)

Racalmuto Agrigento - Legato Giuseppina Brini (rectius Parisi)

 

Onle Ministero dell'Interno

Il sottoscritto sac. Farrauto Salvatore fu Gioacchino Parroco pro-tempore della Madonna della Rocca con sede nella chiesa del Carmine inn Racalmuto (agrigento) espone a cotesto On.le Ministero quanto segue:

La sig.a Giuseppina Parisi fu Calogero con testamento del venti febbraio 1942 rogato in Notar Matrona da Racalmuto e registrato con verbale del giorno 16.4 stesso anno al n.° 652, di cui si allega estratto, ha lasciato la nuda proprietà della mettà di un fabbricato indiviso alla detta Parrocchia mentre l'usufrutto a certa Morreale Ignazia fu Vincenzo da racalmuto. Quest'ultima in data 23 maggio 1945 è morta sicchè l'usufrutto, secondo il volere della de cuius Parisi deve unirsi alla nuda proprietà.

Pertanto il sottoscritto nella qualità sopra spiegata  chiede che codesto On. Ministero lo autorizzi ad accettare tale lascito per i fini voluti dalla testatrice. Con osservanza Racalmuto 20 luglio 1945 - Sac. Salvatore Farrauto - Parroco pro-tempore della Mad. Rocca. (Carta Bollata da L. 3 + l. 3) - Nulla osta da parte dell'Ordinario Diocesano - Agrigento 28.5.1946 - + Gio - Battista Vescovo

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Prefettura agrigento del 17 gennaio 1947

Racalmuto Legato Giuseppina Parisi in favore della Chiesa parrocchiale di maria SS. del Carmelo -  In relazione alle richieste di cui alla ministeriale n. 30757/9304 del 13.8.1946, ho il pregio di comunicare che la Chiesa di cui in oggetto è stata riconosciuta agli effetti civili in virtù del R. Decreto 21.11.1940, reg.to alla Corte dei Conti il 9.5.1941 reg. n. 433 f.° 44.

Con tale decreto veniva istituita la Parrocchia della Madonna della Rocca e le veniva assegnata come sede la Chiesa, divenuta parrocchiale, di Maria SS. del carmelo. - Il Prefetto (Salvatore)

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Ministero interno

 

Con giurata perizia 28 giugno 16 luglio 1945 del Geom. Vinci Saverio, è stato attribuito il valore di L. 106.000,00  all'immobile formante oggeto del legato esposto, a favore del seminario Vescovile di agrigento, dalla fu Giuseppina Parisi con testamento pubblico 20 febbraio 1942.

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FONDO CULTO

 

BUSTA N. 1428

RICHIESTA DELL'11.1.1995

(INVENTARIO 13/53^8 - PAG.  . RACALMUTO - Chiesa Parrocchiale S. Anna  - Romano - 1952 - fascicolo n. 33434)

Racalmuto Chiesa S. Anna - Legato Grazia Romano

 

Prefettura di Agrigento - Accettazione lascito.

 

Chiesa di S. Anna in Racalmuto - Accettazione lascito.

 

On.le Ministero dell'Interno - Direzione Gen. dei Culti - Roma -

Per i provvedimenti di competenza, ai termini dell'art. 9 della legge 27.5.1929, n.° 848, modificata con la legge 13.10.1950, n. 846 e 18 Reggolamento, approvato con R.D. 2.12.1939 n. 2262, si trasmette la documentata istanza con la quale il sacerdote Rosario Messinese, rettore della Chiesa di S. Anna in Racalmuto, chiede l'autorizzazione ad accettare il lascito consistente nella nuda proprietà di due appezzamenti di terreno aventi rispettivamente l'estensione di ettari 1.22.69 e di are 81.60 e di due case di abitazione site nella via Asaro di quel Comune, disposto con testamento  olografo del 30.5.1937 dalla signora Grazia Romano fu Francesco a favore dell'arciprete pro-tempore della Chiesa Madre e del Rettore della Chiesa Maria SS.ma del Monte del predetto Comune perchè col ricavato della vendita di detti beni si costituiscano presso la Casa Diocesana di Agrigento rendite da destinare alla celebrazione di Messe nella Chiesa di S. Anna.

Si trasmette altresì l'avviso ai successibili per legge munito del referto di pubblicazione per 60 giorni consecutivi all'albo del Comune di Racalmuto.

In considerazione dello scopo di culto della donazione, si esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione. Il Prefetto Bilancia.

 

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Roma 4.12.1952 - Al Prefetto di Agrigento

Racalmuto - Chiesa di S. Anna - Eredità Romano

 

Dall'esame della scheda testamentaria si rileva indirettamente interessate all'eredità disposta dalla fu Maria Grazia Romano sono la Chiesa Madre di Maria SS. Annunziata e la chiesa della Madonna del Monte, entrambe in Racalmuto, e non già la chiesa di S. Anna, nella quale, per espressa volontà della pia testatrice dovranno essere celebrate le messe di suffragio.

Ciò posto occorrerà che vengano presentate due separate istanze da parte dei legali rappresentanti delle anzidette chiese, precisando se gli immobili compresi nel legato siano tuttora gravati da usufrutto a favore di Calogera Romano e se il cugino della "de cuius" sia a lei premorto.

 

Si rinviano all'uopo gli atti con preghiera di fare analoghe comunicazioni al parraco interessato. Per il Ministro f.to Cardamone.

 

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FONDO CULTO

 

BUSTA N. 1404

RICHIESTA DELL'11.1.1995

(INVENTARIO 13/53^8 - PAG. . RACALMUTO - Chiesa Parrocchiale S. Giuliano - Parisi 1953 - fascicolo n. 40418)

Racalmuto Chiesa di S. Giuliano - Legato Parisi Carmelo

 

Decreto (copia)

 

La Chiesa Parrocchiale di S. Giuliano in Racalmuto civilmente riconosciuta con Decreto Presidenziale 11 gennaio 1951, è autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto Carmelo Parisi fu Vincenzo ai temini del testamento pubblico 28 giugno 1951 n. 210 di rep. per notaro Severino Urbani, in Roma, registrato con verbale 28 marzo 1952, n.° 27196 di rep. a rogito del medesimo notaio: legato consistente in titoli di rendita pubblica del complessivo valore nominale di lire 100.000 - Il Ministro  ... 30 luglio 1953.  Reg. to alla Corte dei Conti 23 settembre 1953 reg. 27/211 - De Rossi.

 

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Racalmuto 8.11.1953

Il sottoscritto nella qualità di Parroco pro tempore della Chiesa di S. Giuliano di Racalmuto, visto il legato di L. 100.000 nominali a favore della detta Chiesa dal compianto Mons. Carmelo Parisi di Roma con suo testamento pubblico del 28.6.1951  ... domanda ... etc etc, Parr. Calogero Picone.

 

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Estratto di ... Morte ..

 

L'anno 1952 il giorno 10 di marzo ... alle ore due nella casa posta in Via Bravetta 190 è morto Parisi Carmelo di anni 75 di condizione sacerdote residente in Roma  nato a Racalmuto da fu Vincenzo e da fu Morreale Pasqua

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E' comparso (dal notaio) il Signor Carmelo Franco fu Gaspare nato a Racalmuto  dom. in Roma via Giuseppe Palombini n. 2, impiegato ...

 

L'anno 1951 il 28.6 nel villino di via Bravetta n. 190, alle ore 12.50  avanti a me notaro dr. Severino Urbani in via Arenula n. 16...

Lire 400.000 a favore delle mie nipoti Franco Concettina vedova Di Raimondo dimorante in America a Buffalo via Edwin n. 34, Franco Chiarina in Cutaja, res. in Racalmuto, Franco Maria in Sbalanca res. a Villarosa (Enna), Franco Vincenza in Falletta residente in Palermo via Plauto n. 28.

L. 100.000 siano date alla Chiesa Matrice di Racalmuto con preghiera di celebrare un solenne funerale e per la durata di un anno una messa al mese in suffragio dell'anima mia.

L. 50.000 per abbellire la custodia della Madonna del monte di Racalmuto;

L. 100.000 alla parrocchia di S. Giuliano di Racalmuto.

 

Le somme di cui sora siano affidate a S.E. Rev.ma il Vescovo pro-tempore di Agrigento...

 

...

L. 50.000 siano date alle Suore Missionarie di Maria SS.ma con casa madre in Massa Via cavour, perchè preghino per l'anima mia.

 

...

le eventuali mensilità di pensione dovutami all'epoca della mia morte dalla Santa Sede, quale ex impiegato della Sacra Congregazione dei Religiosi, e qualsiasi mio credito verso lo Stato Italiano per supplemento all'assegno canonicale

 

 

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ARCHICIO CENTRALE DELLO STATO

 

FONDO CULTO

 

BUSTA N. 88

RICHIESTA DELL'11.1.1995

(INVENTARIO 13/52 -  GIRGENTI (R.P.) 1872 N.S. 192; V.S. 114, BUSTA 88 - SERIE I EPISCOPII)

 

 

88 B

 n.b. la Busta 88 B. riguarda Gorizia (soltanto) Per Girgenti vedere meglio. 11.1.1995.

 

 

 

 

 

 



[1]) Capitula Regni Siciliae , I, p. 575, 576, cap. CXIII: "Placet v. Maiestati quod super hoc servatur v. pragmatica, a M. Sua diebus preteritis emanata".
[2]) ivi, p. 576; Gallo, Cod. eccl. sicil., 126: " omni mora dilatione que postipositis, ex omnibus reditibus et proventibus archiepiscopatuum, episcopatuum .... capiatis capique faciatis indistincte quintam partem quolibet anno; quam erogare faciatis per viros habiles. ...... pro reparatione et ornamentis ipsarum ecclesiarum et earumdem officinarum, illud prae omnibus intuentes ut cultus divinus in aliquo non minuatur a forma et voluntate primorum fundatorum ....."
[3]) ivi, ...., Hoc enim mandatum nostrum et pragmatica sanctionem praecipimus duraturum et duraturum quo usque ecclesiae praedictae et eorum officinae fuerint separatae ornatae et celebratae",
[4]) Gallo, I, 134: " In nome della Magestà Cesarea, .... essendo informati che per lo dicto regno si ritrovano alcune ecclesie ... delle quali, si per l'antiquità del tempo, come per lo poco zelo si ha tenuto del divino servizio, parti son rovinati e parti minacciano ruina et altri se retrovano senza jogali et ornamenti .... Datum Panormi die 10 m. dec. 1552".
4 bis ) Ivi, Carlo III nella nomina del visitatore De Ciocchis, 4 maggio 1741: "damos y conferimos nuestras vezes, poder y auctoritad complida per las presentes, con las quales y en virtud de nuestra cierta ciencia y r. auctoritad emargamos y mandamos ..."
[5]) Ivi: ".... mandamus que  .... os informereis con todo mydado y diligencia ... se se han reparado las fabricas de los templos, y si estan estos con la decencia y decoro que se sequiere segun lo que desponen los sacros canones ... "
[6]) Ivi, p. 144 e seg.
[7]) Decr. di Ferdinando II, 3 giugno 1833: Coll. delle leggi, Napoli 1833, pag. 177 e seguenti.
[8]) 9 novembre 1835: Gallo, I, 146, 47: "la visita di M. De Ciocchis è divenuta legge del regno per un editto dell'immortal Carlo III e si riguarda come emanata dal supremo legislatore."
18 ) Ivi, (De Ciocchis) I, 289 (Girgenti) " decrevit quod unicae biscentum pro fabricis et jocalibus non erogentur nisi vere et stricte pro ipsis et pro reparatione domus episcopalis; ... et proinde quod nullatenus impendantur pro mobilibus domus episcopalis vel in his quae ad commodiorem usum episcoporum pertinent, sed pro effectiva fabbricarum reparatione in suo vero et proprio sensu". Id. I, 399, II, 46.
24 )(coll. leggi Napoli 1833) Cap. 53, Alfonso, I 224.
25 ) De Ciocchis, II, 156. Cf. Istruzioni  da eseguirsi dai deputati delle maramme etc., in aggiunta al citato r. decreto 3 giugno 1833.
26 bis ) Ivi, II, 509, Illm et Rm Ds. r. Genlis Visitator, confirmans taxationem ..., unc. 120, declaravit eam intelligi pro ordinaris indindentiis ut quidem si maior aliquando necessitas urserit , eae suplendae quoque episcopus strcte teneatur".
25 bis ) La necessità di gravi ed urgenti restauri nella cattedrale di Cefalù fu l'occasione per far rivivere e rendere di pubblica discussione la questione degli obblighi dei vescovi di Sicilia nella conservazione degli edifici sacri specialmente monumentali.
La stampa se ne occupò, massime per la zelante attività in ciò spiegata dal pubblicista prof. R. Vàrvaro.

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