mercoledì 28 ottobre 2015

Questioni di diritto costituzionale. Vecchia legge bancaria e tariffa comunale sulla monnezza

Questioni di diritto costituzionale. Vecchia legge bancaria e tariffa comunale sulla monnezza



Quello che ci fa ridere di più a Racalmuto  è che bravi musicisti diventano costituzionalisti. A cuor leggero dicono che la tariffa sul servizio della monnezza è una imposta patrimoniale.
Leggo ad altri fini ma la cosa ben si attaglia alla vexata quaestio dei prelievi tassaioli racalmutesi sulla raccolta della monnezza. Scrive a proposito della Legge Bancaria il Pratis: "si è spesso dubitato della legittimità costituzionale delle leggi che demandano a provvedimenti non  legislativi di determinare la misura e le modalità relative a prestazioni patrimoniali , e ciò in relazione alla norma dell'art. 23 della COSTITUZIONE CHE STABILISCE CHE 'NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE Può ESSERE IMPOTA  SE NON IN BASE ALLA LEGGE'.
La Corte Costituzionale con tre successive pronunzie [Sent. 26 gennaio 1957 n. 4 in Giur. Cost. , 1957, 22; 26 gennaio1957, n. 30, ibidem, 1957, 407; 18 marzo 1957, n. 47, ibidem 1957, 598] ha stabilito che la condizione per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale è che essa sia imposta 'in base alla legge'  e che la legge che attribuisce tali poteri indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli."
Cose vecchie si dirà. A me interessano per quanto attiene alla questione dell'art. 18 della vecchia legge bancaria che l'ABI dichiarò motu proprio abrogato.

E per la monnezza di Racalmuto? Boh! Prima fare un regolamento della .c.d. perimetrazione e poi scordarselo nel cassetto. Novare il servizio in toto e di fatto passare ad una imposizione per conto terzi considerando abrogato il primigenio regolamento ove all'art. 1 erano fissati rigodi criteri per la determinazione del costo del servizio da scaricare con "tariffa" sui racalmutesi.
Quindi riesumare il vecchio regolamento di fatto non più applicato per l'esoso recupero di pretese evasioni antecedenti di oltre sette anni.
Stabilire quindi che il recupero anziché ripartirlo tra gli incisi ad oltranza venga dirottato per l'alleviamento degli oneri ad altro tipo di imposizione a favore di chi con la precedente imposizione non aveva nulla a che fare.
Inoltre si stabiliscono in carenze formali di sottoporre a drastica tassazione i racalmutesi concedendo un magro esonero agli ultra sessantacinquenni. Ripensamento: ma solo se a posteriori presentano il certificato di redditi complessivi familiari omettendo di precisare il limite oltre il quale si perde il beneficio-

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